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    ULTIMISSIME SENTENZE SU AUTOVELOX E TUTOR. Stampa E-mail
    Scritto da Enzo   
    giovedì 15 settembre 2011

    ww.robedamatti.net      Cesena, 16 settembre 2011.

    Avviso: 

    Tutte le altre notizie sulle infrazioni al Codice della Strada che riguardano in particolare gli autovelox, le sentenze dei Giudici di Pace e della Cassazione, sono ordinate nella rubrica “Presentare un ricorso al giudice di pace”.

    ___________ 

    Firenze: Renzi fa cassa con gli autovelox. Per il Giudice di Pace sono illegittimi

    10 dicembre 2011 

    Lo ha confermato l’ufficio del Giudice di Pace di Firenze con innumerevoli sentenze, non ultimo ieri basandosi per la prima volta su una perizia del suo consulente tecnico d’ufficio. La questione, per ADUC, Associazione per i diritti di utenti e consumatori, è molto semplice, addirittura banale: gli autovelox fissi senza la presenza dei vigili possono essere utilizzati, nei centri urbani, solo su strade di scorrimento. Eppure, nessuno dei viali fiorentini ha le caratteristiche per essere classificato come tale: mancano requisiti macroscopici, quali: semafori a ciascuna intersezione, banchina pavimentata a destra e parcheggi laterali in aree chiuse. Non ci vuole un esperto per verificarlo.Nonostante sia chiaro da molto tempo che il Comune viola la legge per far cassa con autovelox illegittimi, tutto procede come se niente fosse. L’Amministrazione comunale è ben consapevole che, nonostante qualche migliaio di verbali impugnati e annullati, la stragrande maggioranza dei cittadini paga la multa pur di evitare le lungaggini del ricorso al giudice.
    E’ questa la stessa impostazione che spinge i gestori di servizi, dalla telefonia all’energia, a colpire i propri utenti con comportamenti scorretti: in assenza di una giustizia efficace, violare la legge conviene.
    Le istituzioni che dovrebbero intervenire a ripristinare la legalità, Prefettura in primis, chiudono un occhio o addirittura, come nel caso fiorentino, si rendono complici del Comune. E con questo provocano danni alla sicurezza stradale, che invece trarrebbe beneficio da un intervento strutturale sui viali per trasformarli in vere strade di scorrimento.
    Fino a quando lo Stato non interverrà a bloccare e sanzionare l’operato del Comune, spetta ai singoli cittadini lottare per i propri diritti, un ricorso alla volta. Non si tratta solo di non pagare multe illegittimamente accertate, ma di difendere e affermare lo Stato di diritto: tutti, privati cittadini e pubblici amministratori, sono assoggettati alla Legge.

    “Renzi blocchi subito il multificio fatto dagli autovelox illegittimi. Ogni giorno assistiamo a sentenze che annullano le multe elevate con gli autovelox; si metta un punto fermo su questa vicebnda per chiarezza nei confronti dei fiorentini”. Lo ha detto il gruppo del PdL di Palazzo Vecchio che aggiunge: “La consulenza tecnica del perito incaricato è stata chiarissima nel merito, dando parere negativo su 7 autovelox, che sarebbero installati su strade che non hanno le caratteristiche minime di strada urbana di scorrimento, e per questo tutte le contravvenzioni elevate senza la presenza del vigile accanto all’autovelox sarebbero da annullare. Soltanto l’autovelox del viadotto Marco Polo avrebbe le caratteristiche di strada urbana di scorrimento. Una perizia – hanno spiegato il capogruppo Marco Stella e il vice capogruppo Stefano Alessandri- che metterebbe in seria difficolta anche le casse del comune se tutti i verbali venissero annullati. Gli autovelox in questione, sono proprio quelli che hanno elevato il maggior numero di contravvenzioni nel 2010, 114.450 su un totale di 175.463, quindi il 65 % dei verbali potrebbero essere illegittimi? Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 sono state elevate 175.463 contravvenzioni così suddivise: viale Etruria 66.299, viale Gramsci 6.187, Indiano 11.496, viale Lavagnini 18.811, viale Marco Polo 44.584, viale Matteotti 17.505, via Senese 5.648, viale XI agosto 4.933.
    La scelta del sindaco Renzi di non aggiornare il PGTU non permettendo al Consiglio Comunale di esercitare le proprie specifiche competenze, ha contribuito in modo grave a creare questa forte incertezza sull’effettiva regolarità degli autovelox che lascia con il fiato sospeso migliaia di cittadini – hanno sottolineato gli esponenti del centrodestra -. Il PGTU del Comune sulle classificazione delle strade – che per legge dovrebbe essere aggiornato ogni due anni – è fermo da più di 10 anni e proprio questo pare essere un elemento decisivo per i giudici di pace che hanno accolto positivamente alcuni ricorsi, che adesso rischiano di avere riflessi gravissimi anche sul bilancio comunale.  Nel bilancio preventivo 2011 sono state oltre 52milioni di euro le multe preventivate dal Comune di Firenze. ‘Prevenire prima di multare’ dovrebbe essere lo slogan dell’amministrazione comunale, mentre oggi si usano le contravvenzioni per fare cassa. Su questa battaglia non molliamo, anzi rilanciamo, invitando il Comune a fare almeno un tentativo per dimostrare che ciò che gli preme realmente è la prevenzione e l’educazione alla legalità. Anche alla luce dei ricorsi accolti dal giudice di pace chiediamo chiarezza sugli autovelox, vogliamo essere sicuri che siano stati installati così come previsto dal codice della strada, il baluardo di un vero stato democratico di diritto sta proprio nel diritto di tutti i cittadini di pretendere che la legge valga per tutti, anche per il Comune”.

    By admin

    Per il giudice di pace di La Spezia avv. Giancarlo

    Del Santo il tutor è completamente inaffidabile".

    La Spezia, 19 ottobre 2011 -

    UNA CLAMOROSA bocciatura. Il tutor di Romito non ha superato l’esame del giudice di pace di La Spezia, Il tutor di Romito non ha superato l’esame del giudice di pace.

    Anzi, il nuovo sistema per la misurazione elettronica della velocità media, installato dal Comune di Arcola lungo la provinciale 432 e protagonista, nell’arco di un mese e mezzo, della rilevazione di ben 8.200 infrazioni, è stato

    ‘silurato’ su due fronti: l’affidabilità del sistema impiegato, e soprattutto, le garanzie offerte per la tutela della privacy degli automobilisti (vedi pezzo a lato, ndr.). A firmare la sentenza-pilota, destinata a fare scuola e a innescare un incalcolabile effetto-domino, è stato ieri mattina, nelle aule del tribunale spezzino, il giudice di pace Gian Carlo Del Santo, chiamato ad esprimersi sui primi due ricorsi presentati dagli automobilisti ‘immortalati’ dalle contestate fotocamere. In entrambi i casi a rappresentare il Comune arcolano era presente in aula un agente di polizia municipale. Non il sindaco, e neanche il dirigente dei vigili urbani, trattenuti a Palazzo per «sopraggiunti impegni».

    D’ALTRONDE poca differenza avrebbe fatto la presenza in carne e ossa del comandante Luigi Bonotti, visto che le argomentazioni portanti della decisione espressa dal giudice hanno soltanto sfiorato le eccezioni portate in aula dai ricorrenti. Certo, nel corso della discussione le parti hanno avuto modo di confrontarsi anche sugli aspetti tecnici: la segnaletica impiegata, la visibilità dell’impianto, la distanza che separa il cartello con l’indicazione del limite di velocità dal portale di ingresso e da quello di uscita dell’apparecchio. L’avvocato Daniele Castagna, che assisteva uno dei due ricorrenti, ha anche parlato, citando l’articolo apparso nei giorni scorsi sulle colonne de ‘La Nazione’, di presunte irregolarità contenute nel contratto stipulato con la società di noleggio.

    MA IL GIUDICE è andato ben oltre. E incrociando i dati a disposizione ha evidenziato in entrambi i casi la presenza dello stesso «vizio», oggetto tra l’altro di una specifica segnalazione, in sede di discussione del ricorso, anche da parte dell’avvocato Castagna: una discrepanza tra quanto riportato nel verbale di accertamento della violazione (tutte le infrazioni sono state certificate e verbalizzate dal comandante Bonotti, ndr.) e la documentazione fotografica prodotta dal Comune. Un esempio. Uno dei verbali presi in esame sanziona un’infrazione commessa il 27 luglio dal conducente di un veicolo che viaggia in direzione Romito-Ameglia. L’auto, secondo quanto riportato nel verbale, avrebbe percorso un tratto di strada lungo 472 metri a una velocità media di 71 chilometri orari. Ma la documentazione fotografica smentisce la circostanza oggetto dell’accertamento. L’auto è passata infatti sotto il portale d’ingresso, al chilometro 9+430, a mezzanotte, 27 minuti e 44 secondi, mentre il secondo ‘click’ è stato fatto al chilometro 9+893 a mezzanotte, 28 minuti e 8 secondi.

    FACENDO una semplice sottrazione tra il punto di inizio e quello di fine tratta risulta che il percorso soggetto a controllo è lungo 463 e non 472 metri come calcolato dal comandante Bonotti. E poiché il tempo impiegato per coprire la distanza è di 24 secondi, la velocità media è di 69 e non 71 chilometri all’ora. Un errore di calcolo che ha un effetto dirompente, soprattutto in relazione alla frase ‘Il sottoscritto comandante Luigi Bonotti, sulla base della documentazione fotografica prodotta, ha accertato...’. «Il giudice — si legge nella sentenza diffusa da uno dei ricorrenti, Andrea Cerliani — nutre forti dubbi che il comandante passi il suo tempo a calcolare la velocità dei veicoli in transito sulla provinciale. Si tratta di una frase di stile, inserita per avvalorare l’idea che l’illecito sia stato contestato da una persona avente la qualifica necessaria. In realtà è evidente che il sistema fornisce un pacchetto già definito, acquisito acriticamente dagli organi comunali». E più sotto: «Il sistema è completamente inaffidabile e il vizio di carenza di motivazione comporta la nullità radicale del verbale»

    di ROBERTA DELLA MAGGESA

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    Tutor. Il giudice: Multe non valide.

    Storica sentenza del giudice di pace di Casarano. I verbali per eccesso di velocità rilevata tramite "Safety tutor" sono nulli perché non danno certezza dell'esatto superamento del vero limite di velocità.

    3 ottobre 2011 - (Fonte il tacco d’Italia)

    Il sistema di controllo della velocità presente su alcuni tratti autostradali, denominato "Tutor", non è assimilabile ad un dispositivo "autovelox". Non valgono dunque le stesse disposizioni previste per quest'ultimo.
    Una recente sentenza del Giudice di Pace di Casarano, l'avvocato Franco Giustizieri, fa luce su una materia che coinvolge molti automobilisti che si sono visti notificare verbali per la presunta violazione del limite di velocità imposto in determinati tratti di autostrada e rilevati con il sistema Sicve (Sistema informativo per il controllo della velocità) meglio noto come "Safety tutor" o "tutor". Questo sistema misura la velocità media tenuta dall'automobilista su determinate parti di autostrada che spesso coincidono con i territori ricadenti in più Comuni in successione. Già per questa sua natura di "coinvolgere" più territori, dice il giudice, una sanzione comminata tramite una rilevazione da "Tutor" comporta l'oggettiva difficoltà di individuare quale sia il giudice del luogo della commessa violazione.
    Ma Giustizieri, oltre a soffermarsi sui criteri per la determinazione del foro competente ossia quello di residenza del presunto trasgressore, ha anche annullato le multe cui una signora di Casarano che si era opposta su ricorso predisposto dall'avvocata Angela Frascaro per "errore nell'accertamento", data l'impossibilità di applicare il criterio della tolleranza del 5 % stabilito dall'art. 345 comma 3 del Regolamento di Attuazione (D. M. del 29 ottobre 97) del Codice della Strada non essendovi, quindi "certezza dell'esatto superamento della velocità massima consentita".
    Il giudice pur partendo dalla considerazione che in caso di violazioni del Codice della Strada la competenza per territorio è quella del luogo in cui è stata commessa la violazione (come sancisce l'art. 22 comma 1 della legge 689/81), ha fatto presente che la rilevazione con apparecchiatura Tutor non consente di conoscere il luogo esatto del superamento del limite di velocità ed ha aggiunto che "quindi va applicato il principio, ormai accertato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare". Il giudice del Comune di residenza inoltre avrebbe anche la facoltà di giudicare circa la fondatezza della pretesa e "deve accogliere il ricorso – si legge nella sentenza firmata da Giustizieri - se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".
    Il tutor infatti rileva la velocità media dei veicoli e "tuttavia – aggiunge il giudice di pace - non sanziona una determinata violazione ma rileva una presunta media di infrazione compiuta, così ledendo i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto".
    Ma il giudice si spinge oltre e afferma che "se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta, allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, ma la stessa riduzione è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto".
    Infatti – continua - per apparecchi diversi dall'autovelox, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada" che quindi dev'essere applicata per analogia essendo il tutor strumento di misurazione diverso dall'autovelox. "Pertanto, nel caso in questione o non dev'essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345 comma 3°), applicata la riduzione ‘progressiva' del 5%, 10% e 15% anche perché è la legge a prevederlo in ogni caso, ma poiché non si conosce il suo criterio nei casi di rilevazione diverse dalle postazioni ‘autovelox' fisse e/o mobili, ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato".
    Il verbale comminato alla signora di Casarano è risultato dunque nullo per "errore di accertamento" in quanto è impossibile conoscere se vi sia stata effettivamente la violazione: "in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media, non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio di riduzione del 5% non previsto per legge".
    Per Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", la sentenza di Giustizieri costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che "non denotano – dice - una particolare trasparenza nella loro emissione".

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    AUTOVELOX, MULTE ANCHE SENZA PROVA FOTOGRAFICA

    17 novembre 2011

    ROMA - Da oggi chi vorrà vincere un ricorso contro le multe per eccesso di velocità avrà qualche problema in più: secondo una decisione della Cassazione, infatti, la foto foto scattata dall’autovelox e che immortala l’infrazione, infatti, non è più necessaria per provare il mancato rispetto del codice della strada.
    La Cassazione ha praticamente ribaltato i precedenti giudizi e accolto il ricorso del Comune di Massa contro un privato cittadino, che in prima istanza aveva avuto ragione davanti al giudice di pace e in tribunale.
    L’automobilista massese sarebbe stato condannato a pagare perchè la “contestazione era affidata all’organo di polizia preposta che ha fatto l’accertamento in conformità alla normativa. Di conseguenza, il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso”. In poche parole, se l'accusa parte da un pubblico ufficiale che ha fatto i rilievi necessari, occorre credere nella sua buona fede

    Secondo quanto riportato da La Repubblica, la multa con autovelox o telelaser sarebbe dunque valida e bisognerebbe pagarla comunque, anche se non viene fornito lo scatto che certifica l’infrazione o la ricevuta con la velocità contestata dall’agente. 

    Come ricorda Repubblica, in Italia solo nelmese di agosto sono state fatte più di 70.000 multe per eccesso di velocità. Questo fa immaginare facilmente le reazioni delle associazioni dei consumatori, che sono state immediate. Secondo le associazioni, i consumatori sarebbero già abbastanza “tartassati da autovelox mal tarati e preda dei comuni in cerca di soldi, tanto che nei bilanci sono previsti quasi quattro miliardi di euro in contravvenzioni cittadine”. 
    Altroconsumo non ci sta e commenta la sentenza emessa a Massa: “Lascia l’amaro in bocca perché all’automobilista non vengono dati elementi che possa usare a suo discapito. Se non ho la foto come faccio a dimostrare che non sono io?”. 
    Anche Adiconsum si esprime con amarezza circa la sentenza: “Si continua a vessare il cittadino: gli si tolgono i mezzi per difendersi, si tagliano i tempi per fare ricorso. Ma ricordiamoci lo scandalo degli autovelox taroccati e che dei diecimila ricorsi ogni anno se ne vincono più della metà”

    La Polstrada, incaricata di pattugliare migliaia di chilometri a scorrimento veloce, si è difesa sostenendo che non c’è una volontà di non dare le immagini ma che "alcuni vecchi apparecchi laser non facevano fotografie, ma sul display appariva la velocità contestata. Noi cerchiamo di avere sempre mezzi tecnici che diano foto e velocità da mostrare al guidatore. A noi non interessa incassare, ma agire come deterrente, convincere l’automobilista che sbaglia e far cambiare i comportamenti pericolosi”

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    24 novembre DISTANZA DI SICUREZZA

    Le componenti della distanza di sicurezza La distanza di sicurezza è la distanza che ogni veicolo deve mantenere da quello che lo precede, per potersi arrestare, quando necessario, senza tamponarlo. Nella valutazione della distanza di sicurezza è importante tenere in considerazione alcuni fattori : la prontezza dei riflessi del conducente; il tipo e lo stato di efficienza del veicolo; la velocità; la visibilità e le condizioni atmosferiche; le condizioni del traffico; la pendenza della strada e l'entità del carico. 

    In teoria, nel calcolo di questa distanza si dovrebbe considerare solo l'equivalente della distanza percorsa in un secondo, cioè nel tempo mediamente impiegato per decidere se l'accensione dello stop del veicolo che precede implica la necessità di una nostra frenata e quindi agire di conseguenza. Si dà infatti per scontato che il veicolo davanti ha uno spazio di arresto uguale a quello del veicolo che segue. 

    Quale deve essere la distanza di sicurezza? Tenuto conto che al raddoppio della velocità corrisponde uno spazio di frenata quadruplo, è prudente non scendere mai (neanche nella fase iniziale di un sorpasso, quando cioè si inizia ad uscire dalla "scia" del veicolo che precede) al di sotto delle seguenti distanze dal veicolo che precede: 

    - a 50Km/h distanza di sicurezza minima 25 metri equivalente alla lunghezza di due autobus
    - a 90Km/h distanza di sicurezza minima 40 metri equivalente alla lunghezza di due autotreni
    - a 130Km/h distanza di sicurezza minima 130 metri equivalente alla lunghezza di un campo da calcio.
    Se i freni non sono perfettamente efficienti, i pneumatici sono consumati, il veicolo è molto carico, lo spazio di frenata si allungherà di molto, e sarà quindi necessario aumentare le distanze almeno della metà. 

    Tali valori non devono essere considerati per la guida in caso di nebbia, quando invece devono valere altre considerazioni.

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    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO 

    R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 


    Il Giudice di Pace, Avv. Raffaele Russo, ha pronunciato la seguente 

    S E N T E N Z A 

    nella causa civile promossa da XXX YYY, difeso da …, (attore) 

    Contro 

    1) Prefettura Salerno (convenuto) 

    Oggetto : Opposizione ex L. 689/81 

    Con ricorso depositato il 14/07/11, il sig. xxx yyy proponeva opposizione, ex L. 689/81, avverso il verbale n° …….. notificatogli il 10/05/11, redatto dalla Polizia Stradale di Salerno in data 30/03/11 e relativo ad un’infrazione commessa in data 20/03/11 sulla NA-SA e rilevata a mezzo SICVe. Verificata la regolarità della notifica alle parti del ricorso e pedissequo decreto di fissazione della comparizione, in via preliminare si da atto della mancata comparizione dell’Ente resistente, che si è però costituito ed ha depositato nei termini ed in Cancelleria la documentazione richiesta ex art. 23 L 689/81. A motivazione della propria impugnazione il Meviox eccepisce la mancata contestazione immediata ed omissione della motivazione, la mancanza di sottoscrizione autografa nonché la mancata taratura ed omologazione dell’apparecchio rilevatore oltre che l’illegittimità del verbale per la violazione dell’art. 345 co. 3 delle Disp. Att. del CdS. Questo Giudice ritenuto di poter decidere, con la sospensiva richiesta, anche del merito dell’opposizione sulla scorta delle eccezioni di cui al ricorso e degli atti prodotti, si è riservata la sentenza dandone lettura del dispositivo.

    MOTIVAZIONE 

    Preliminarmente va detto che l’opposizione è ammissibile per essere stata proposta nei termini di legge e cioè 60 giorni dalla notifica del verbale.

    Qualche osservazione si rende opportuna in ordine all’apparecchio rilevatore SICVe. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul disposto di cui alla sentenza n° 29334/08 resa dalla Suprema Corte, che testualmente detta: “la materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. del 29/10/97… alcuni tipi di apparecchi … utilizzati in modalità automatica … senza il controllo diretto dell’operatore di polizia stradale … devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell’art. 4 richiamato D.M.,deve essere effettuata a cura del costruttore… con cadenza al massimo annuale…”. Come si vede, quindi, una complessa attività di controlli preventivi, in corso ed anche successivi. Nel caso che ci riguarda, va invece rilevato che la documentazione prodotta dall’Ente resistente, se da una parte certifica la taratura dell’apparecchio de quo, dall’altra non che essa sia stata effettuata con la cadenza annuale prevista dalla norma, né riferisce della sua omologazione (che è solo riferita nel verbale opposto). Seppure l’Amministrazione abbia esibito e prodotto n° 2 fotografie relative al veicolo cui si imputa l’infrazione, dalle stesse non è possibile dedurre che la stessa si riferisca al “tratto” assoggettato al controllo del “tutor”. E’ sicuramente opportuno ricordare l’esistenza delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4 del D.M. a firma della Dir. Gen. per la Motorizzazione n° 3999 del 14/12/04, che ha approvato il Sistema di Controllo dei Limiti di Velocità, denominato SICVe. Tale articolo, infatti, contiene precise indicazioni circa la scelta dell’ubicazione delle unità di rilevamento e stabilisce che, all’interno delle tratte interessate al controllo, non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti”, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti. Tali indicazioni corrispondono ad una precisa ratio, ossia quella di evitare disparità di trattamento tra gli automobilisti che effettuano soste o uscite dall’autostrada e coloro che, invece, percorrono l’intera tratta soggetta a controllo. Proprio per questo l’accorgimento inserito nel D.M. citato, è stata adottato su prescrizione della V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tale prescrizione è stata adottata nell’adunanza del 28/04/04, voto n° 71. È stato stabilito che “l’ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente, neppure aree di servizio o di parcheggio”. Essendoci uno svincolo fra i due punti di rilevamento, lo scrivente lamenta la lesione, da parte degli accertatori, del suddetto art. 1, comma 4 del D.M. del 14/12/04 e di converso di evidenti elementi di disparità di trattamento tra gli stessi utenti della strada in quanto detta presenza può indubbiamente sottrarre l’automobilista più incosciente ai rigori del sistema SICVe. Inoltre, nel verbale di contravvenzione non è indicato la presenza del cartello che avverte gli automobilisti della presenza del dispositivo elettronico della velocità. Secondo l’articolo 142 n° 6 bis del CdS, infatti, non basta che sia stata posizionata la segnaletica verticale di preavviso obbligatorio agli utenti della rilevazione strumentale della velocità, ma occorre che ne venga dato atto puntualmente nel verbale di contestazione dell’infrazione. Cosa che nella fattispecie (non solo) non è invece avvenuta. Il verbale contesta al ricorrente la violazione dell’art. 142/8 CdS, ovvero il superamento di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale nel tratto indicato, ma non viene indicato il punto di origine del detto tratto. Se un tratto è tale, ha per sua natura un'origine e una fine, ma non è dovere del cittadino desumerlo, bensì dovere della sezione di polizia stradale che eleva la multa indicarlo. In realtà non c'è, seppure possa desumersi con un’operazione matematica (anche complessa). Sarebbe deducibile il punto di origine del tratto, ma bisognerebbe averne la certezza ed è perciò che la multa è contestabile: in sostanza si desumerebbe l'accertamento lungo un tratto, ma resta desumibile, come si fa ad accertarsi che sia effettivamente così dalla multa, se non chiaramente indicato? Ogni multa elevata non può mancare di un dettaglio così importante, atto a comprovare l'effettività dell'accertamento che in tal caso venendo a mancare nel verbale non conferisce validità e carattere probatorio all'accertamento della violazione. Una precisa correlazione tra tempo e luogo della presunta infrazione: è identificata una tempistica precisa che però è associata esplicitamente ad un tratto di lunghezza nota, che termina ad un dato e noto chilometro, ed è dunque esplicito. Tuttavia non è logico ritenere che io abbia commesso l'infrazione a una certa ora espressa al centesimo facendola perdurare per un intero percorso...E questo lo affermano leggi fisiche e matematiche. Ma... quale accertamento della violazione è stato compiuto dall'assistente capo sulla base dei fotogrammi? Cioè quale violazione viene accertata? 
    Manca effettivamente l'indicazione della modalità di accertamento, nonchè di rilevamento. Non è sufficiente indicare il mezzo Sicve, dato che predetto mezzo può rilevare la velocità in due modi ben definiti. Questo passaggio fondamentale non è identificato nel verbale, che dovrebbe rispondere a requisiti di chiarezza e precisione, mancando la contestazione immediata. A questo punto è regolare la misura effettuata dal Sicve? Come è possibile dare per certo che la misura sia corretta se non viene esplicitamente individuata l'infrazione, non definita in termini di luogo e tempo, né tantomeno comprovata in modo esauriente già sul verbale? Io cittadina normo funzionante posso solo ipotizzare quanto accertato dalla polizia, ma non ne sono sicura, e come potrei se non indicato in modo corretto? Inoltre, quale accertamento della violazione è stato compiuto dall'assistente capo sulla base dei fotogrammi? Cioè quale violazione viene accertata? Manca effettivamente l'indicazione della modalità di accertamento, nonché di rilevamento. Non è sufficiente indicare il mezzo Sicve, dato che predetto mezzo può rilevare la velocità in due modi ben definiti. Questo passaggio fondamentale non è identificato nel verbale, che dovrebbe rispondere a requisiti di chiarezza e precisione, mancando la contestazione immediata. A questo punto è regolare la misura effettuata dal Sicve? Come è possibile dare per certo che la misura sia corretta se non viene esplicitamente individuata l'infrazione, non definita in termini di luogo e tempo e neppure comprovata in modo esauriente già sul verbale? Il cittadino normo funzionante può solo ipotizzare quanto accertato dalla polizia, ma non potrebbe in ogni caso farlo se non indicato in modo corretto? Inoltre come è possibile dimostrare e quindi difendersi (pensiamo a sorpassi forzati per proteggere la nostra incolumità) se tale velocità si da per certa con due fotogrammi e non con una ripresa video che invece è adottata da altre sezioni della Polstrada? Il diritto di difesa muore in principio, perchè non si potrebbero comunque fornire prove a propria difesa. Ciò significa che la misura del Sicve quanto a principio fisico e matematico è esatta, tuttavia l'esposizione formale del verbale non individua il lasso di tempo in modo chiaro ed esplicito, non fornisce in merito alla collocazione spaziale e temporale adeguate informazioni (non occorrono le foto, basterebbe indicare con chiarezza il chilometro iniziale e quello finale),non esplica in modo chiaro il procedimento di rilevazione della velocità, precludendo al cittadino di verificare senza avere nozionistica in campo la veridicità del verbale, e come potete vedere presenta alcune enormi irregolarità di calcolo probabilmente riconducibili allo stesso sistema e non all'agente accertatore. Infine, va rilevata la palese disparità di trattamento (illegittimo di costituzionalità) laddove si consideri che il servizio di rilevamento della velocità SICVE lavora per mezzo di una serpentina, inserita nell’asfalto, lunga circa 3.30 metri, posizionata in ogni corsia della misura di circa 4,55 metri. Il rilevamento si eccepisce quando il veicolo attraversa i sensori posizionati che servono ad indicare il passaggio del veicolo, ma la cosiddetta serpentina non può definire la classe del veicolo: ad esempio, se transitasse una moto ai bordi della striscia tratteggiata alla velocità di X km/h il sistema non sarebbe in grado di percepirne il passaggio, in quanto manca parte del sensore per rilevare i dati; oppure, per esempio, se transitasse al bordo della linea continua una moto o tagliasse il percorso per 10 m sulla corsia di emergenza, il SICVe non sarebbe più in grado di percepirne il passaggio; se si transitasse a cavallo della linea tratteggiata con un qualsiasi mezzo, il sistema di rilevazione ottico non sarebbe in grado di percepire i dati della targa, in quanto lavora solo sulla propria corsia: leggerebbe, quindi, solo mezza targa e non sarebbe in grado di identificare l’utente. E’ di tutta evidenza, dunque, l’illegittima disparità di trattamento del sistema SICVe nel rilevare l’infrazione degli automobilisti piuttosto che dei motociclisti. Per ultimo, va fatto un esplicito richiamo alla sentenza del giudice di pace di Viterbo che, il 6 ottobre 2008, ha riconosciuto la diversità del Tutor rispetto all’Autovelox: il primo misura la velocità media, il secondo la velocità istantanea. Rilevando, quindi, la necessità di differenziare con una riduzione diversa in aumento (progressiva del 5, 10 e 15%), come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada per il Tutor quella percentuale di tolleranza del 5% prevista invece per l’Autovelox. L’opposizione è accolta e le spese di lite seguono la soccombenza

    P Q M 

    Questo Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in del sig. Meviox, così decide:

    1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto annulla il verbale n° ………; 

    2) condanna il resistente a pagare all’istante le spese sostenute per la lite e pari ad € 158,00 (di cui € 38,00 per esborsi), oltre rimb., CPA ed IVA come dovuti;

    3) la sentenza è esecutiva. 

    Salerno, lì 26/09/11 
     

    Il G. di P. 
    Avv. Raffaele Russo 

    _______________

    Autovelox Firenze, Il Comune continua ad utilizzare quelli illegittimi.

    E i cittadini pagano...

    Ad un anno dalla denuncia dell'Aduc sulla irregolarità degli autovelox fissi in città, e nonostante numerosissime sentenze del Giudice di pace di Firenze che le danno torto, l'Amministrazione comunale continua come se niente fosse. Il motivo è semplice: solo una piccola parte dei cittadini multati si prende la briga di fare ricorso.La legge prevede che gli autovelox fissi possano essere utilizzati, all'interno dei centri urbani, solo su strade di scorrimento. Come ha più volte ribadito la Cassazione, "il prefetto non può autorizzare tratti stradali diversi da quelli previsti dalla legge. La possibilità da parte del Prefetto di inserire nell'apposito elenco una strada urbana è condizionata, quindi, alla verifica della presenza delle caratteristiche indicate dall'art. 2 del Codice della strada, senza le quali la strada non può essere classificata come strada urbana di scorrimento" (sentenza n. 7872/2011).Vediamo queste caratteristiche minime previste all'art. 2 Cds affinchè una strada urbana possa essere considerata di scorrimento:- tutte le intersezioni devono essere semaforate. Cosi' non e', per esempio, per viale Etruria, viale Lavagnini e viale Gramsci, dove sono presenti incroci senza semaforo;
    - per la sosta devono essere previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, con immissioni ed uscite concentrate. Questo non è certamente il caso dei viali Gramsci, Lavagnini e Matteotti, dove i parcheggi non sono sistemati in aree chiuse con una sola entrata o uscita, ma banalmente lungo tutta la sede stradale;
    - deve essere presente la banchina pavimentata a destra (una sorta di piccola corsia di emergenza asfaltata). Ma in viale Etruria, come sugli altri viali fiorentini, non c'e' banchina tra la striscia destra di delimitazione della carreggiata e il marciapiede o i parcheggi;
    - le carreggiate devono avere almeno due corsie per ciascun senso di marcia. Non è il caso di via Senese, che ha solamente una corsia per senso di marcia.
    Il Comune, con la complicità del Prefetto, vuole convincerci che basti rinominarle strade di scorrimento per far magicamente apparire le caratteristiche minime mancanti. Secondo questa stravagante teoria, si potrebbero piazzare autovelox fissi anche in Piazza Signoria: basta che il Comune la chiami strada urbana di scorrimento. Tutto questo esemplifica ciò che sta affossando l'Italia da anni: l'assenza di legalità, in primis nelle Istituzioni. La legge è chiara, la giurisprudenza della Cassazione pure, ma il Comune le ignora entrambe, consapevole che la stragrande maggioranza dei cittadini preferisce pagare piuttosto che doversi impegnare per fare ricorso. Anche a Firenze, come già a Roma Capitale, niente di nuovo sotto il sole...21-10-2011Pietro Yates Moretti, vicepresidente Aduc*

    ________________

    Roma

    I Giudici di Pace assicurano che chi ha preso una multa dai vigili urbani di Roma dal 21 giugno ad oggi, sarà annullata.

    La motivazione: Tutti i verbali intestati con la vecchia dicitura “Polizia Municipale di Roma” vanno annullati perché, appunto, a partire dal 21 giugno 2011 quel corpo si chiama “Polizia Roma Capitale” e quindi, giuridicamente, la polizia municipale di Roma è un Ente inesistente.

    I vigili urbani ribattono che tutto è nella normalità e che le multe vanno pagate, ma io credo ai Giudici di Pace e raccomando a tutti di ricorrere con fiducia.

                                                                                                        Enzo Cusmà  

     

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